15 Maggio 2021

Bollo sulle fatture elettroniche, prima scadenza il 31 maggio 2021

Bollo sulle fatture elettroniche, prima scadenza il 31 maggio 2021

Si avvicina il termine per versare l’imposta dovuta sulle e-fatture del primo trimestre.
L’appuntamento è influenzato dal nuovo calendario previsto dal decreto MEF del 4 dicembre 2020, che lega termini di versamento all’ammontare dell’imposta dovuta.
Rimane fissata a 250 euro la soglia da considerare per capire chi paga entro il 31 maggio 2021, importo che dovrà essere considerato su base trimestrale.

La scadenza del 31 maggio 2021 relativa all’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre dell’anno chiama alla cassa esclusivamente coloro che sono tenuti a versare un importo superiore a 250 euro.

Il nuovo calendario dei versamenti disegnato dal decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 4 dicembre 2020 conferma la possibilità di differire il versamento alla scadenza prevista per il secondo o il terzo trimestre. Nel dettaglio, se l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche del primo trimestre 2021 non supera i 250 euro, sono due le vie a disposizione del titolare di partita IVA: 1. La prima prevede la possibilità di pagare la somma in scadenza il 31 maggio 2021 entro il 30 settembre, termine di versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche del secondo trimestre;
2. La seconda via si applica nei casi in cui l’imposta complessivamente dovuta sia inferiore a 250 euro considerando sia il primo che il secondo trimestre dell’anno.
In tal caso, considerando l’importo dovuto su base semestrale, il pagamento potrà essere effettuato entro la scadenza del 30 novembre 2021.

Quindi: se l’importo dovuto per il primo trimestre (1 gennaio-31 marzo) non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se invece l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre (1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno) non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Per individuare il trimestre fanno fede data di consegna e messa a disposizione: se la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre, così come la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre, la stessa sarà considerata ai fini del calcolo dell’imposta dovuta entro la scadenza del 31 maggio 2021 (se l’importo supera i 250 euro).
Al contrario, se una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo (primo trimestre) e la data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, la stessa fattura viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.