10 Giugno 2021

Acconto IMU in scadenza 16 giugno 2020. La proroga spetta ai comuni

Acconto IMU in scadenza 16 giugno 2021

Scade il 16 giugno il termine ultimo per il versamento dell’acconto IMU 2021. 

Sono chiamati al versamento della prima rata dell’imposta coloro che hanno il possesso di immobili, ad esclusione dell’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9). 

Entro il 16 giugno 2021 deve essere versata la prima rata in acconto dell’IMU, l’imposta municipale unica. 

La legge di Bilancio 2020 (art. comma 738) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2020, è abolita l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Presupposti per il versamento Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, anche se il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

Come fare L’IMU deve essere versata da: 

– proprietario dell’immobile; 

– usufruttuario; 

– titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso; 

– locatario di bene in leasing; 

– concessionario di beni demaniali. 

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento si può effettuare con modello F24, con bollettino di conto corrente postale e utilizzando la piattaforma PagoPA.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono: 
– 3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
– 3913 – IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
– 3914 – IMU – terreni – COMUNE (diversi da gruppo catastale D);
– 3916 – IMU – aree fabbricabili – COMUNE;
– 3918 – IMU – altri fabbricati – COMUNE;
– 3925 – IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
– 3930 – IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.